Art. 110 — Assegno speciale annuo
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Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 28 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva