Art. 110Assegno speciale annuo

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Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 28 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art110 · fonte su Normattiva