Art. 163 — Amministrazione centrale
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Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188. Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia gia' adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermita' o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 21 novembre 1987 · versione 0 su Normattiva