Art. 163Amministrazione centrale

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Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188. Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia gia' adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermita' o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato.

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 21 novembre 1987 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art163 · fonte su Normattiva