Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Eccepita inammissibilità per interpretazione della norma difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti su istanza dello stesso remittente - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per interpretazione della norma difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti su istanza dello stesso remittente. In relazione al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, la Corte ha già affermato che la norma dichiarata applicabile nella interpretazione dalla medesima Corte fornita può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale da parte del giudice del rinvio, perché quest'ultimo deve fare applicazione della norma nel significato attribuitole, onde non si è al cospetto di rapporti "esauriti". La situazione non è dissimile con riguardo alle sentenze pronunciate dalle sezioni riunite della Corte dei conti in questioni di massima concernenti un giudizio pendente davanti ad una sezione giurisdizionale territoriale, che ha rimesso la questione stessa all'esame delle dette sezioni riunite. Anche la sezione territoriale, infatti, deve fare applicazione della norma nel significato che le è stato attribuito con la pronuncia sulla questione di massima; e, del resto, l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, stabilisce che la relativa questione è rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, senza distinguere tra i gradi o le fasi di questo. In senso analogo, con riferimento al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, v. citate sentenze n. 305/2008, n. 349 e 78/2007, n. 58/1995 e n. 138/1993. Sulle modalità di rilevazione della questione di legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 375/1996 e n. 138/1977.
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta disparità di trattamento tra i percettori ante e quelli post legge n. 724 del 1994 - Diversità di disciplina normativa riferibile al naturale fluire del tempo e alla non irragionevole scelta del legislatore - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R., che prevede il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti, sollevata per ritenuta disparità di trattamento tra i percettori ante e quelli post legge n. 724 del 1994, con violazione dell'art. 3 Cost. Nei rapporti di durata non contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato, applicato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, perché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza, modulare diversamente nel tempo la disciplina giuridica degli istituti e, nella specie, la diversa disciplina dell'indennità integrativa speciale tra pensioni precedenti e successive al 1° gennaio 1995 non può definirsi irragionevole, in quanto si colloca nella prospettiva di pervenire all'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili, previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994). Sul trattamento differenziato in relazione ai rapporti di durata, v. citate sentenze n. 94/2009, n. 341/2007, n. 342/2006, ordinanze n. 61/2010 e n. 170/2009.
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta violazione degli artt. 36 e 38 Cost. - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale del'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in tema di divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti, sollevata in relazione agli artt. 36 e 38 Cost. In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 181 e 35/2009; nn. 206 e 32/2008.
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta disparità di trattamento tra i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, cui spetta cumulo, e i titolari di plurimi trattamenti pensionistici ante 1/1/1995, cui il cumulo non spetta - Lamentato ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai pensionati della Regione Siciliana - Asserita iniquità e irragionevolezza del criterio del cd. "minimo INPS" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R., che prevede il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti, come interpretata dal "diritto vivente" al riguardo formatosi, con riferimento all'art. 3 Cost. sotto i profili della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza. Quanto alle presunte incongruenze derivanti dalla piena cumulabilità dell'indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, con cessazione di tale regime all'atto del successivo pensionamento, si deve osservare che la posizione del personale in quiescenza, che sia titolare di due pensioni, non è omogenea a quella del personale in quiescenza che, essendo titolare di una pensione, svolga anche attività lavorativa retribuita. Infatti, in questa seconda ipotesi, alla pensione si aggiunge una ulteriore fonte di reddito, costituita dal corrispettivo del lavoro svolto, di entità variabile in relazione al lavoro stesso, il cui ammontare può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo qualora sia correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura. La diversa condizione del pensionato che svolga anche attività lavorativa rispetto a quella del titolare di più pensioni o assegni rende non irragionevole un trattamento giuridico differenziato. In ordine alla disparità di trattamento per i pensionati anteriori al 1995, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in precedenza sul fluire del tempo che costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. La disparità di trattamento venutasi a creare tra i pensionati della Regione Sicilia ed il resto dei pensionati pubblici non deriva da vizi di legittimità della norma censurata (nel testo risultante a seguito della sentenza additiva di questa Corte n. 494 del 1993), bensì dai contrasti ermeneutici emersi nella giurisprudenza, attualmente peraltro superati. Né può condividersi l'assunto secondo il quale già nel 2000 il criterio del "minimo INPS" sarebbe stato ritenuto «non più idoneo a riportare a legittimità costituzionale la citata norma della Regione Sicilia» (corrispondente alla disposizione in questa sede censurata), e quindi sarebbe stato «abbandonato dalla Corte costituzionale». Se con tale assunto si vuol fare riferimento alla sentenza della Corte n. 516 del 2000, si deve ribadire che essa non fa alcun cenno al "minimo INPS" e chiarisce, in motivazione, che il divieto di cumulo delle indennità integrative di per sé non è costituzionalmente illegittimo, così ricollegandosi all'orientamento sopra richiamato; sicché, nel contesto di quell'orientamento, l'affermazione relativa al presunto abbandono del suddetto criterio si rivela priva di adeguata motivazione. Infine, il rilievo secondo cui il criterio del "minimo INPS" sarebbe soltanto nominale si risolve in una valutazione di fatto che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale. In tema v. citata sentenza n. 566/1989. Sulla insussistente legittimazione della Corte costituzionale a fornire l'interpretazione autentica delle proprie precedenti decisioni, v. citata ordinanza n. 438/1998 ovvero a dirimere contrasti sulla interpretazione della legge ordinaria, v. citata ordinanza n. 89/2005.
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta violazione del principio di solidarietà sociale nonché degli artt. 36 e 38 Cost. - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in relazione agli artt. 2, 36 e 38 Cost., in quanto, considerata la natura dell'indennità integrativa, l'irragionevole perdurante sperequazione finirebbe, in concreto, per minare non soltanto l'effettività del canone di uguaglianza, ma anche il principio stesso di solidarietà sociale ed economica su cui si fonda la Repubblica (art. 2 Cost.). Questo parametro è, però, evocato in forma non soltanto ipotetica, ma anche generica e meramente assertiva. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 181, n. 35/2009 e n. 32/2008.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dei dipendenti pubblici - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Lamentata incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale - Mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito di 'ius superveniens' - Conseguente necessità di nuova valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto consente l'integrale cumulo dell'indennità integrativa speciale in caso di contestuale riscossione di pensione e trattamento retributivo, e non anche nel caso di due trattamenti pensionistici. Successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale, abrogando l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 e dettando una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, ha determinato un mutamento del quadro normativo, costituente ius superveniens nell'ambito dei giudizi a quibus , in relazione al quale si rende opportuna una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. - Sulla norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, v., citata, sentenza n. 74/2008.
PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONI - TITOLARITÀ DI PIÙ PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE SPECIALI - INTERVENTO ADDITIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CENSURA DELLA NORMA RISULTANTE PER ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - RICHIESTA ALLA CORTE DI DIRIMERE UN CONTRASTO SULLA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale. I remittenti, infatti, consapevoli di diversi orientamenti della giurisprudenza contabile, non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l’opzione interpretativa che esclude la persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni ed, in particolare, non affermano espressamente che nessun altra interpretazione sia possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità, né hanno esposto le ragioni di tale esclusione. - Sentenze citate nn. 494/1993; 566/1989; 204/1992; 438/1998; 516/2000 e ordinanza n. 517/2000.
sentenza 89/2005massima n. 29244 Previdenza e assistenza - Titolarità di più trattamenti pensionistici - Divieto di cumulo delle indennità integrative speciali - Mancata fissazione della misura del trattamento complessivo oltre il quale il divieto diventa operante - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Motivazione in fatto implausibile, smentita dalle circostanze processuali, sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali. Infatti, l'affermazione del remittente sulla rilevanza della questione non è sorretta da una plausibile motivazione in fatto, ma è smentita dalle circostanze processuali, risultanti dalla medesima ordinanza di remissione, poiché l'accertamento della legittimità del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali è divenuto definitivo (non essendo stata la sentenza di primo grado impugnata sul punto) e non costituisce quindi oggetto del giudizio di appello 'a quo'.
PENSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI DELLO STATO - TITOLARE DI DUE PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO DELLE INDENNITA' INTEGRATIVE SPECIALI SENZA ASSICURAZIONE DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le 'rationes decidendi' poste a fondamento della sent. n. 172 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che, cosi' come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti) e della sent. n. 307 del 1993 (recante identica declaratoria di illegittimita', ma con riguardo all'art. 16 della l. 20 ottobre 1982, n. 773, in tema di previdenza per i geometri) ricorrono interamente anche con riguardo all'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1992 (testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo cui "al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo". Anche tale norma, pertanto, e' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 36 Cost., nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - V. anche S. n. 566/1989.
PENSIONI - DIPENDENTI DELLO STATO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO RISCOSSO ALL'ESTERO - RATEI DI PENSIONE ANTERIORI AL 1984 - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INGIUSTIFICATAMENTE DETERIORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, a parita' di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui e' collocato a riposo, ne' deve influire sulla sua misura complessiva la localita' di residenza. L'art. 99, ult. c., l. 29 dicembre 1973 n.1092, quindi, limitatamente, a seguito dell'entrata in vigore della l. 7 marzo 1985 n. 82, ai ratei maturati posteriormente al 1 gennaio 1984, col disporre che l'indennita' integrativa speciale non compete ai dipendenti statali in pensione " nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero", introduce un elemento discriminatorio ed irrazionale rispetto agli altri pensionati: in quanto l'inflazione che si produce in ciascun paese influisce normalmente sul corso dei cambi e il valore monetario in lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 99, ultimo comma, legge 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., restando assorbiti gli altri parametri costituzionali indicati dall'autorita' remittente.
sentenza 96/1991massima n. 16965 PENSIONI - PENSIONI DIRETTE - PENSIONATI STATALI - PRESTAZIONE DI LAVORO RETRIBUITO IN FAVORE DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DAL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIEGATI IN SERVIZIO ATTIVO CHE SVOLGANO INCARICHI RETRIBUITI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La situazione giuridica del pubblico dipendente in servizio attivo, che sia chiamato ad assumere incarichi per i quali siano previste particolari forme retributive, distinte dallo stipendio, non e' comparabile con quella del pubblico dipendente in quiescenza, il quale svolga una nuova attivita' lavorativa dopo il collocamento in pensione, stante la completa differenza dei rispettivi 'status' determinata dal carattere di esclusivita' della prestazione lavorativa del primo. Non e', pertanto, censurabile, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., il diverso trattamento derivante dall'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che - nel caso in cui il pensionato statale presti lavoro retribuito in favore dello Stato o enti pubblici - prevede la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale compresa nel trattamento pensionistico.
PENSIONI - PENSIONI DIRETTE - PENSIONATI STATALI - PRESTAZIONE DI LAVORO RETRIBUITO IN FAVORE DELLO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DAL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NON CORRELATA AD UN LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE PER LA NUOVA ATTIVITA' ESPLICATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La riduzione del trattamento pensionistico in caso di concorso con altra prestazione retribuita, non e' di per se' illegittima, ma lo diviene se la decurtazione non sia correlata ad una misura minma di retribuzione per la nuova attivita' esplicata. Pertanto, l'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973, n, 1092 - prevedendo la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensione che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici senza stabilire il limite dell'emolumento per la nuova attivita', al di sotto del quale deve ritenersi ammissibile il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione - va dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 36, comma primo, Cost. (essendo la fissazione del suddetto limite di competenza del legislatore, al cui intervento e' rimessa la riformulazione della norma). - V. S. nn. 275/1976, 155/1969 e 105/1963.