Art. 99Indennita' integrativa speciale

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Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una indennita' integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennita' stessa non raggiunga l'unita'. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta una sola indennita' integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. L'indennita' integrativa speciale non e' cedibile ne pignorabile ne' sequestrabile. La corresponsione della suddetta indennita' e' sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa. 26 L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1985, N.82.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

26

La Corte costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 566 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n.52) ha dichiarato l'illegittimita' del comma 5 dell'art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Testo vigente dal 28 dicembre 1989 al 7 marzo 1991 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art99 · fonte su Normattiva