Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 18 luglio 1949. Leggi il testo vigente →
[1]Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati:
[2]1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
[3]2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari;
[4]3° gli istituti autonomi per case popolari;
[5]4° le gestioni speciali di cui all'art. 22 ultimo comma;
[6]5° le societa' di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;
[7]6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati;
[8]7° le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci;
[9]8° le societa' cooperative di credito e le societa' di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presento testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilita' distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci; 9° i soci delle societa' menzionate nei precedenti numeri 7° ed 8°.
[10]Il beneficio del mutuo non puo' essere accordato ai privati, nonche' alle societa' di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9°, per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 18 luglio 1949 · versione 0 su Normattiva