Art. 186
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[1]Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell'art. 177, sono ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da diritti di segreteria.
[2]Restano fermi i corrispettivi e le agevolazioni tributarie previste dall'art. 198.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 16 ottobre 1940 · versione 0 su Normattiva