Art. 198

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[1]Le cooperative facenti capo all'Ente edilizio godono le agevolazioni tributarie nei limiti e con le condizioni richieste per le cooperative a proprieta' individuale tra impiegati e pensionati dello Stato e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.

[2]Tutti gli atti e contratti fra Ente e cooperative e fra Ente, cooperativo e soci, relativamente ai mutui ed agli alloggi sociali, possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa come previsto nei tre ultimi commi dell'art. 151 verso il corrispettivo di centesimi dieci per ogni cento lire, da devolversi all'Ente. La tassa fissa di registrazione, iscrizione, trascrizione, annotazione e cancellazione di ipoteche in dipendenza dei mutui, gravera' sulle cooperative ed alle rinnovazioni ipotecarie alla scadenza del trentennio provvederanno d'ufficio i Conservatori delle ipoteche, gratuitamente.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 16 ottobre 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art198 · fonte su Normattiva