Art. 22

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[1]Con Regio decreto puo' essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari che svolgera' la propria attivita' a beneficio delle classi meno agiate in tutti i comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno. A tale fine l'Istituto provinciale potra', con preventiva approvazione del Ministro pei lavori pubblici, costituire sezioni per case popolari nonche' sezioni per case economiche con gestioni e bilanci separati.

[2]L'Istituto provinciale prendera' la denominazione di «Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di........».

[3]Gli Enti di diritto pubblico che esplicano nel territorio del Regno attivita' industriale estrattiva di interesse nazionale ai fini dell'autarchia economica e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessita' di provvedere agli alloggi degli operai nei pressi degli stabilimenti, possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici il riconoscimento delle gestioni speciali che abbiano costituito o costituiscano per la costruzione o per l'acquisto di case popolari, da concedersi in locazione agli operai stessi.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 8 gennaio 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art22 · fonte su Normattiva