Art. 30
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[1]I comuni, gli istituti nonche' le societa' ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nelle nuove locazioni di case popolari - escluse le rinnovazioni - devono dare preferenza ai meno agiati.
[2]Nel caso di piu' concorrenti, a parita' di altre condizioni, debbono essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi ai non coniugati.
[3]Il criterio preferenziale demografico di cui al precedente comma si applica, a parita' di condizioni, anche nelle nuove locazioni - escluse le rinnovazioni - od attribuzioni di case economiche.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 5 agosto 1976 · versione 0 su Normattiva