Art. 314
[1]Ai criteri di preferenza enunciati negli articoli 312 e 313 si puo' derogare soltanto su proposta motivata del Comitato d'esercizio.
[2]Resta in ogni caso salvo il diritto preferenziale dei soci di cooperative edilizie ferroviarie nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente testo unico.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva