Art. 358

[1]L'Istituto nazionale, a salvaguardia dei diritti dei soci del cessato Istituto romano cooperativo, osservera' le norme seguenti.

[2]Per quanto riguarda sia i fabbricati gia' eseguiti, in corso di costruzione o gia' finanziati alla data del 9 dicembre 1924 e per i quali l'Istituto romano cooperativo aveva conservato bilancio ed amministrazione propri, sia i fabbricati comunque gia' locati, in costruzione od in corso di finanziamento alla data 31 dicembre 1930, sia infine quelli finanziati col mutuo di cui all'art. 344, sono fatti salvi tutti i diritti dei locatari o soci del cessato Istituto o delle loro famiglie, anche agli effetti della rinnovazione dei contratti alla loro scadenza, giusta le norme del suo statuto approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284. Per detti fabbricati resta ferma la facolta' di dare in locazione aree e locali anche a non impiegati per l'esercizio di servizi necessari od opportuni per la generalita' dei soci nonche' quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 dello statuto predetto di spettanza, ora, del Presidente.

[3]Le disposizioni di cui al precedente comma avranno vigore finche' siano in vita soci del cessato Istituto romano, regolarmente iscritti alla data 31 dicembre 1930 e loro aventi diritto a norma dello statuto surricordato: dopo di che i fabbricati entreranno nella piena disponibilita' dell'Istituto nazionale e saranno assoggettati alle norme di esso.

[4]Restano fermi i contributi annui stabiliti dall'art. 20 del ridetto statuto per gli scopi e benefici in esso indicati.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art358 · fonte su Normattiva