Art. 378
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[1]Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio. I coniugati con prole sono da preferirsi ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati, salvo i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto.
[2]Costituisce anche titolo preferenziale per l'impiegato a giudizio insindacabile dell'Istituto, il concorso delle seguenti condizioni:
- a)che sia trasferito da altra sede dove abitava una casa dell'Istituto oppure che l'ufficio cui l'impiegato appartiene sia stato trasferito ad altra sede per disposizione di legge;
- b)che sia privo di alloggio in locazione diretta;
- c)che abbia maggiore anzianita' di iscrizione nel registro delle prenotazioni.
[3]A parita' di condizioni, e' considerato titolo di preferenza la qualita' di mutilato, invalido di guerra, mutilato ed invalido per la Causa Nazionale, ex combattente.
[4]Nel caso di pensionati concorrenti ad alloggio sfitto, sara' preferito quello che in qualita' d'impiegato dello Stato sia stato inquilino dell'Istituto.
[6]Per l'assegnazione degli alloggi in Roma, eccezione fatta per quelli regolati dall'art. 358, saranno emanate, ed occorrendo modificate, norme speciali con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale dell'Istituto.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 3 agosto 1945 · versione 0 su Normattiva