Art. 46
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[1]La dichiarazione di pubblica utilita', agli effetti dell'esproprio di terreni, fabbricati, cave e fornaci occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche, e' pronunziata dal prefetto sentita la competente Amministrazione comunale.
[2]Spetta altresi' al prefetto autorizzare l'occupazione temporanea di cave, fornaci e terreni, il cui esercizio od uso risultino necessari per agevolare la costruzione suddetta.
[3]I comuni possono anche promuovere l'esproprio di abitazioni private non ultimate o che si trovino in deficienti condizioni igieniche, allo scopo di adattarle ad alloggi popolari, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere alla ultimazione od al risanamento di esse nel termine fissato dal prefetto.
[4]Per le espropriazioni ed occupazioni temporanee si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni: tuttavia nel primo caso l'indennita' di esproprio e' fissata nella misura di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
[5]Il maggior valore che i comuni realizzassero in caso di retrocessione di aree o parte di aree, che non avessero ricevuto la prevista destinazione, e' assegnato al fondo speciale costituito dai comuni per provvedere alle case popolari od economiche ed alle opere edilizie di carattere igienico. Parimenti deve essere versato al detto fondo il maggiore valore ottenuto dalla vendita delle aree o parte di aree e la somma ricavata da eventuali concessioni temporanee.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva