Art. 95
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[1]I requisiti per l'attribuzione di case costruito da cooperative sono i seguenti:
- a)appartenenza ad una delle categorie elencate nell'art. 91 salva l'eccezione di cui all'art. 90 (comma 2°) per la categoria di soci di cooperative a contributo stradale e proprieta' individuale composte da impiegati addetti ad istituzioni creato in virtu' di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali;
- b)residenza per ragioni d'impiego ovvero, qualora trattisi di pensionati, residenza effettiva nel comune dove sorgono le costruzioni.
[2]L'esistenza di questi requisiti deve essere documentata con riferimento ai due momenti della prenotazione e dell'assegnazione. L'eventuale interruzione nel possesso dei requisiti stessi durante il periodo intercorrente fra prenotazione ed assegnazione non pregiudica i diritti del socio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952 · versione 0 su Normattiva