Art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1952 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]((I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

  • a)l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;
  • b)la residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni.

[2]Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali e' sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

[3]Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

[4]Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione)).

Testo vigente dal 30 marzo 1952 al 1 gennaio 2006 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art95 · fonte su Normattiva