Art. 108

[1](Art. 2, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]In caso di soppressione di Universita' o Istituti superiori, come pure in caso di soppressione di Facolta' o Scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli articoli 87, 89, (escluso il comma secondo) 91, 92 e 94 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art108 · fonte su Normattiva