Art. 148
[2]Lo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore determina per ciascuna Facolta' e Scuola il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano. Gli studi compiuti e gli esami superati presso Universita' o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Universita' o Istituto. La diversita' di ordinamenti didattici, che puo' verificarsi tra le stesse Facolta' o Scuole di sedi diverse, a norma degli articoli 18 e 20, non e' d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Universita' o Istituto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva