Art. 177

[1](Art. 59, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 33, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, 2172 - Art. 23, ultimo comma, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con l'elenco delle Facolta' e Scuole che negli esami dei propri laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art177 · fonte su Normattiva