Art. 35
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[1](Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
[2]Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, non si applicano agli ospedali dipendenti dall'amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma, eccettuati i reparti del Policlinico attualmente occupati dalle cliniche universitarie.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 1 dicembre 1964 · versione 0 su Normattiva