Art. 249 — Limiti alla contrazione di nuovi mutui
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Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 1 marzo 2020 · versione 0 su Normattiva