Art. 154
[1](art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al fondo, di cui al precedente art. 140, un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'art. 147. Quale concorso nelle erogazioni, di cui all'art. 153 corrisponde, inoltre, all'istituto un contributo uguale a quello dovuto dagli iscritti a norma dell'articolo stesso.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva