Art. 44

[1](art. 19, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente art. 20, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli oggetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art44 · fonte su Normattiva