Art. 44
[1](art. 19, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente art. 20, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli oggetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva