Art. 23

[1]Art. 48 n. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

[2]Nel caso di cui al precedente art. 22, se l'ufficiale giudiziario o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza abbiano gia' conseguita la indennita' o la pensione da parte di uno o piu' degli Istituti predetti, il cumulo non puo' essere concesso se non siasi rinunciato al godimento della pensione gia' conferita e non siano state rimborsate rispettivamente a ciascun Istituto che ha conferita la indennita' o la pensione le somme gia' percepite coi relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita' in vigore per l'Istituto stesso.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art23 · fonte su Normattiva