Art. 2
[1]Art. 2 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125.
[2]Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni anche nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti