Art. 56
[1]Art. 44 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]L'ufficiale giudiziario che si avvalga della facolta' di cui al comma secondo del precedente art. 55 potra' eseguire la rifusione delle somme indicate nel comma medesimo in una sola volta ovvero a rate mensili con la aggiunta degli interessi scalari.
[3]In questo secondo caso il pagamento dovra' eseguirsi in un tempo non maggiore di un quinquennio dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di cui al comma terzo del predetto art. 55 con le modalita' di cui al seguente art. 61 e con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato C del presente testo unico.
[4]Se l'ufficiale giudiziario cessa nuovamente dal servizio prima di avere estinto il suo debito, la somma residua e' detratta dalla nuova indennita' o pensione liquidata;
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti