Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1955 al 27 ottobre 1970. Leggi il testo vigente →
[1]Esenzioni permanenti
[3]Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:
- a)gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- b)i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
- c)gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile;
- d)gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
- e)gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;
- f)gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
- g)a condizione di reciprocita' di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; ((h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa;))
- i)i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV applicati a natanti.
Testo vigente dal 9 giugno 1955 al 27 ottobre 1970 · versione 2 su Normattiva