Art. 35
[1]Sanzioni
[3]Per le infrazioni alle disposizioni del presente Testo unico si applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2. Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle ((sanzioni amministrative)) indicate nella tabella stessa.
Testo vigente dal 1 aprile 1998, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva