Art. 5
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[1]Modalita' di pagamento della tassa per gli autoveicoli
[3]La tassa di circolazione e' stabilita in ragione di anno solare. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme:
- a)per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione di un ventesimo dell'ammontare del tributo dovuto;
- b)per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
- c)per periodi bimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre;
- d)per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c). La tassa non puo' essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque. Per i veicoli gia' circolanti il pagamento della tassa puo' essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva