Art. 5
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[1]Modalita' di pagamento della tassa per gli autoveicoli
[3]La tassa di circolazione e' stabilita in ragione di anno solare. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme:
- a)per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto;
- b)per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
- c)per periodi bimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre;
- d)per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c). La tassa non puo' essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque. Per i veicoli gia' circolanti il pagamento della tassa puo' essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.11a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Ministeriale 9 gennaio 1981
11aIl Decreto Ministeriale 9 gennaio 1981 (in G.U. 12/01/1981, n. 10) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per i veicoli gia' circolanti, la scadenza del termine di 10 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, utile per il rinnovo della tassa di circolazione per l'anno 1981, e' prorogato al 20 gennaio 1981".
Testo vigente dal 27 gennaio 1981 al 20 gennaio 1982 · versione 15 su Normattiva