Art. 208
[1]finanziarie (articolo 19 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
[2]1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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