Art. 5

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[1]' di esecuzione dei versamenti unitari (articolo 2, comma 10-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 11, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; articolo 37, commi 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater e 49-quinquies decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 574, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

[2]1. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facolta' di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 3 tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 2. A decorrere dal 1° luglio 2024, fermi restando i limiti gia' previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 3 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. 3. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 3, comma 5, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 18. 4. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 3, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonche' dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. 5. L'Agenzia delle entrate pu sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, presentate ai sensi dell'articolo 3 e del comma 2, del presente articolo, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega e' eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e' eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 13, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Qualora in esito all'attivita' di controllo di cui al comma 5 i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi dell'articolo 3 e del comma 2, del presente articolo, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 5. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, pufornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate. 7. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente ((superiori a euro 50.000)), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h). La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, quarto periodo. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 6. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. 8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui al richiamato articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al secondo periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026 al 7 agosto 2026 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art5 · fonte su Normattiva