Art. 51
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[1]a titolo d'imposta per determinati redditi di capitale (articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
[2]1. Sui redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 2. Sui redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura prevista dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997. 3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva pu essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 4. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva