Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via incidentale - Interveniente non titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi ad adiuvandum spiegati da N. L. F. e da M. T. P. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettato alla disposizione censurata. L'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale recepisce la costante giurisprudenza secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 206 del 2019, n. 158 del 2018, n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006, n. 345 del 2005 e n. 291 del 2001 ).
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994. La questione è rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo , poiché il rimettente ha la necessità di esaminare la validità della previsione della contrattazione collettiva di settore alla luce del contenuto normativo della disposizione censurata, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Amici curiae - Opinioni scritte dell'Associazione professionale sindacale ANIEF - Profili esorbitanti rispetto all'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non sono oggetto di valutazione gli ulteriori profili, diversi da quelli dell'ordinanza di rimessione, formulati dall' amicus curiae Associazione professionale sindacale ANIEF.
Istruzione - Personale docente - Servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie - Riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera - Esclusione, in base al diritto vivente - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Roma, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che, secondo il diritto vivente, esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, a differenza di quelle statali. Nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. La scelta legislativa censurata non è dunque irragionevole poiché, specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali è solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2011 e n. 42 del 2003; ordinanze n. 89 del 2001, n. 15 del 2001 e n. 753 del 1988 ). In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 95 del 2020, n. 32 del 2020, n. 12 del 2020, n. 189 del 2019, n. 141 del 2019, n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016, n. 11 del 2015, n. 242 del 2014, n. 191 del 2013, n. 258 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004 ).
Istruzione pubblica - Servizi pregressi del personale docente - Docenti nelle scuole d'istruzione secondaria - Valutabilità, ai fini della carriera, del servizio preruolo prestato dagli stessi docenti nella scuola materna statale - Esclusione - Asserita irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370 (convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576), quali riprodotti nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto non risulta manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato.
sentenza 89/2001massima n. 26128 Riguarda ancheart. 2 d.l. 370/1970art. 1 d.l. 370/1970