Gli atti e documenti per il trapasso dei beni e delle attivita' e passivita' di cui ai precedenti articoli ed ogni altro atto inerente sono esenti da tassa di bollo e sono soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 17 gennaio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3140~art4 · fonte del testo