Gli atti e documenti per il trapasso dei beni e delle attivita' e passivita' di cui ai precedenti articoli ed ogni altro atto inerente sono esenti da tassa di bollo e sono soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 17 gennaio 1953
