Art. 8 (Convenzione trasformazione in Conservatorio dell'istituto J. Tomadini di Udine)
Il personale direttivo e docente assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sara' riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Udine la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo goda all'atto del passaggio dell'Istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'istituto stesso.
Testo vigente dal 12 agosto 1981
