Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'Istituto esplica la sua attivita' nel campo della edilizia sociale. L'Istitito opera anche a favore dello sviluppo organico delle comunita' mediante propria attivita' di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale e puo' assumere la realizzazione dei relativi programmi edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici. Gli Enti locali nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale e di opere pubbliche, possono avvalersi della organizzazione tecnica e assistenziale dell'Ente. L'istituto adempie inoltre i seguenti compiti:
tolto: 1) completamento della ricostruzione edilizia a norma della legge 11 febbraio 1958, n.83;
tolto: 2) interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a segato di pubbliche calamita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art3 · fonte del testo