Art. 3
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L'Istituto esplica la sua attivita' nel campo della edilizia sociale. L'Istitito opera anche a favore dello sviluppo organico delle comunita' mediante propria attivita' di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale e puo' assumere la realizzazione dei relativi programmi edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici. Gli Enti locali nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale e di opere pubbliche, possono avvalersi della organizzazione tecnica e assistenziale dell'Ente. L'istituto adempie inoltre i seguenti compiti:
- 1)completamento della ricostruzione edilizia a norma della legge 11 febbraio 1958, n.83;
- 2)interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a segato di pubbliche calamita'.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
