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L'Istituto esplica la sua attivita' nel campo della edilizia sociale. L'Istitito opera anche a favore dello sviluppo organico delle comunita' mediante propria attivita' di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale e puo' assumere la realizzazione dei relativi programmi edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici. Gli Enti locali nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale e di opere pubbliche, possono avvalersi della organizzazione tecnica e assistenziale dell'Ente. L'istituto adempie inoltre i seguenti compiti:

  • 1)completamento della ricostruzione edilizia a norma della legge 11 febbraio 1958, n.83;
  • 2)interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a segato di pubbliche calamita'.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art3 · fonte del testo