Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U.N.R.R.A.-Casas, nonche' le facolta' e le esenzioni stabilite per legge a favore degli enti ed Istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata. Gli enti ed Istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonche' la Cassa depositi prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' sono autorizzati a concedere mutui ed a scontare annualita' di contributi statali in relazione ai programmi edilizi demandati all'Istituto. L'Istituto si avvale del patrocinio legale dell'Avvocatura generale dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art5 · fonte del testo