Art. 5
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Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U.N.R.R.A.-Casas, nonche' le facolta' e le esenzioni stabilite per legge a favore degli enti ed Istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata. Gli enti ed Istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonche' la Cassa depositi prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' sono autorizzati a concedere mutui ed a scontare annualita' di contributi statali in relazione ai programmi edilizi demandati all'Istituto. L'Istituto si avvale del patrocinio legale dell'Avvocatura generale dello Stato.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
