Art. 7
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E' assegnato all'istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi. Con leggi di bilancio o con leggi speciali potranno essere concessi contributi all'I.S.E.S da parte delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti pubblici che si avvalgano della sua attivita'. L'Istituto e' a autorizzato inoltre ad utilizzare il fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 per provvedere ai fini della predetta legge. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'istituto potra' avvalersi, senza pregiudizio dei fini di cui alla citata legge 11 febbraio 1938, n. 83, del fondo di rotazione stesso per provvedere agli altri scopi all'articolo 3 della presente legge. La restituzione di detto fondo di rotazione avra' inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
