Il personale insegnante assunto alla dipendenza dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165, alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328 e alla legge 28 luglio 191, n. 831. Al personale insegnante all'atto dell'inquadramento sara' riconosciuto ai soli fini giuridici il servizio di ruolo prestato presso la Scuola di musica interna dell'Orfanotrofio Umberto I dalla lista successiva a quella del pareggiamento della Scuola stessa. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegna il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data della trasformazione della Scuola di musica interna in sezione staccata, per assegni fissi e continuativi viene conservata la differenza con assegno "ad persona o non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti di stipendio e di altri assegni.

Testo vigente dal 29 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;881~allegato-convenzione-fra-stato-comune-e-orfanotrofio-umberto-art8 · fonte del testo