Le disposizioni previste dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese - con la stessa decorrenza del 1 luglio 1951 stabilita dal successivo art. 34 - al contributo stabilito dall'art. 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737, a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 16 marzo 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-02;19~art4 · fonte del testo