Le disposizioni previste dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese - con la stessa decorrenza del 1 luglio 1951 stabilita dal successivo art. 34 - al contributo stabilito dall'art. 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737, a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 16 marzo 1954
