Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Art. 1 — Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

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L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAV-TAG) e' trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1 gennaio 1996. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, e' trasformato in societa' per azioni due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al decreto di approvazione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima. Entro il predetto termine sara' verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di decreto interministeriale per la trasformazione in societa' per azioni e' inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1996 al 23 maggio 1999

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