Il patrimonio mobile ed immobile dell'Universita' libera e' devoluto all'Universita' statale. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' della provincia e del comune di Lecce all'Universita' libera e' mantenuta per l'Universita' statale. Il commissario di cui all'articolo 10 provvedera' entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Universita'.

Testo vigente dal 10 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-21;160~art4 · fonte su Normattiva