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L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, ad anticipare alla Cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennita' fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto e' stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
