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[1]Per il recupero delle indennita' non dovute la Cassa puo' emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilita' nel pagamento delle indennita' stesse.
[2]Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
