[1]Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, limitatamente alla durata del contratto.
[2]Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine e' sospesa.
[3]L'impiegato avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui e' stato richiamato e gli sara' regolarmente dovuto il trattamento di cui all'articolo 1.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
