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[1]Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, limitatamente alla durata del contratto.

[2]Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine e' sospesa.

[3]L'impiegato avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui e' stato richiamato e gli sara' regolarmente dovuto il trattamento di cui all'articolo 1.

[4]All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, e' conservato il posto ed e' dovuto il trattamento di cui all'art. 1, fino al termine del richiamo alle armi.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art29 · fonte del testo