[1]Quando l'impiegato sia in prova, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza determina la sospensione del suo rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui all'art. 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti, dell'anzianita' dipendente dal rapporto di lavoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
