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[1]Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 e' istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed e' posto a carico dei datoti di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che e' determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Esso e' fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art3 · fonte del testo